Per pubblicare annunci di vendita e/o affitto
_La deliberazione della giunta regionale n. IX/2555 del 24/11/2011 (Lombardia) ha introdotto dal 1 gennaio 2012 l'obbligo di dichiarare la CLASSE e la PRESTAZIONE energetica degli immobili oggetto di annuncio commerciale per vendita o affitto. Tale obbligo si applica a tutti gli annunci pubblicati su:
giornali, manifesti, volantini, siti web, trasmessi alla radio o alla televisione, per conto di qualsiasi soggetto (persona fisica, società, cooperativa, associazione, fondazione,ente pubblico o privato, ecc.).
N.B. :
la classe energetica è identificata da una lettera (da "A" a "G") così come avviene ad esempio per gli elettrodomestici, mentre la prestazione energetica è il dato numerico che esprime il consumo di energia (gas metano, gpl, elettricità ecc...) necessario per riscaldare ogni mq. (mc. se a destinazione non residenziale) dell'immobile durante l'intera stagione di riscaldamento (Kilowattora/mq.-mc. per anno).
non esiste nessun modo per ricavare correttamente questo dato se non quello di produrre l'A.C.E. .
giornali, manifesti, volantini, siti web, trasmessi alla radio o alla televisione, per conto di qualsiasi soggetto (persona fisica, società, cooperativa, associazione, fondazione,ente pubblico o privato, ecc.).
N.B. :
la classe energetica è identificata da una lettera (da "A" a "G") così come avviene ad esempio per gli elettrodomestici, mentre la prestazione energetica è il dato numerico che esprime il consumo di energia (gas metano, gpl, elettricità ecc...) necessario per riscaldare ogni mq. (mc. se a destinazione non residenziale) dell'immobile durante l'intera stagione di riscaldamento (Kilowattora/mq.-mc. per anno).
non esiste nessun modo per ricavare correttamente questo dato se non quello di produrre l'A.C.E. .